Fabrizio Bruni & Partners | Diritto bancario, mutuo fondiario, opposizione al precetto, illegittimità del mutuo cd. “di consolidamento
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Diritto bancario, mutuo fondiario, opposizione al precetto, illegittimità del mutuo cd. “di consolidamento

Il Tribunale di Tivoli ha accolto, nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva di un mutuo fondiario presentata dallo Studio nell’interesse di una società commerciale.

Fra i vari motivi posti a fondamento della predetta richiesta, di particolare interesse ed attualità,  è, indubbiamente, l’eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. Nel caso sottoposto al vaglio del Giudice, la Banca non aveva materialmente conferito alla Società cliente la somma mutuata ma si era limitata ad azzerare (o meglio a consolidare) alcune  passività esistenti sui conti correnti intrattenuti dall’Impresa con l’Istituto di credito.

La somma erogata, nella sostanza dei fatti, era confluita sul conto ripianando l’esposizione debitoria della mutuataria così che è stato possibile sostenere che con l’importo erogato la Banca avesse, in realtà, finanziato se stessa e non già la società correntista. Il Tribunale, accogliendo l’istanza di sospensione proposta, ha mostrato di aderire ad un orientamento giurisprudenziale e dottrinale che, a ragione, considera “anomalo” o “distorto” l’uso del finanziamento fondiario se finalizzato ad estinguere un precedente credito chirografario (non assistito da garanzie) del soggetto beneficiario verso la banca stessa. La fattispecie deve, quindi, considerarsi viziata sotto il profilo causale ex. art. 1418 c.c., in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con la ratio del contratto di mutuo quale contratto reale avente ad oggetto denaro ed altre cose fungibili.