Fabrizio Bruni & Partners | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (legittimità) – Cass. Lav. n. 4015/2017, libertà di iniziativa economica – art. 41 Cost.
16270
post-template-default,single,single-post,postid-16270,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (legittimità) – Cass. Lav. n. 4015/2017, libertà di iniziativa economica – art. 41 Cost.

È principio di diritto quello secondo cui tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore di lavoro ad espellere risorse non più funzionali all’esigenza dell’impresa è quest’ultimo a prevalere.

In passato, tuttavia, l’operatività di tale principio era subordinata all’esistenza di situazioni imprenditoriali sfavorevoli, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva. Ad oggi, invece, la giurisprudenza di legittimità tende a prescindere da tali sfavorevoli e non contingenti circostanze fattuali, ritenendo sufficiente ai fini della sussistenza e, quindi, della legittimità del GMO di licenziamento anche la semplice e pura logica di profitto, ai sensi e per gli effetti del citato art. 41 Cost.

Il nuovo, recente, orientamento giurisprudenziale spinge all’estreme conseguenze la libertà di iniziativa economica, sostenendo l’infondatezza dell’assunto per cui il GMO di licenziamento dovrebbe essere provato dalla necessità della contrazione dei costi, vuoi perché tale necessità non è imposta dalla lettera e dallo spirito dell’art. 3, legge 15 luglio 1966 n. 604, vuoi perché l‘esegesi proposta è incompatibile con la garanzia costituzionale di cui all’art. 41 Cost., che lascia all’imprenditore la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi volti ad incrementare la produttività aziendale.

Diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità del licenziamento esclusivamente ove lo stesso tenda ad evitare il fallimento dell’impresa: conclusione, questa, costituzionalmente illogica, oltreché impraticabile in termini economici.